Conversione in Legge del Decreto “Sicurezza”

6 Dicembre 2018

È stata pubblicata in GU la Legge (Legge n. 132 del 1 dicembre 2018) di conversione del Decreto Sicurezza (decreto legge n. 113 del 4 ottbre 2018) che contiene disposizioni anche riguardanti i pubblici esercizi.
In particolare, si segnala:

• la facoltà del questore di disporre il divieto d’accesso ai p.e. nei confronti di persone già condannate non solo per reati in materia di stupefacenti, ma anche per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi, o per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio;

possibilità di sottoscrivere accordi tra prefetto ed associazioni di categoria al fine di individuare specifiche misure in materia di sicurezza nei locali dei p.e.

Si prevede che l’adesione a tali accordi e il loro puntuale e integrale rispetto da parte degli esercenti debbano esser valutati dal questore ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della licenza che questi può adottare ai sensi dell’art. 100 del TULPS: trattasi di provvedimenti che il questore può adottare con riferimento ad esercizi nei quali siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

La Federazione accoglie con favore la menzionata disposizione, in quanto, di fatto, viene introdotta la possibilità per gli esercenti di invocare l’effettiva ottemperanza a tali accordi in opposizione all’eventuale sospensione o revoca della licenza ex art. 100 del TULPS; sanzioni che, allo stato, vengono comminate nei confronti di operatori che hanno l’unica colpa di “ospitare” inconsapevolmente eventi spiacevoli come risse o altri gravi disordini, senza aver alcuna responsabilità diretta di tali accadimenti.
Resta inteso che la Federazione continuerà ad impegnarsi affinché si possa giungere ad una riforma della sfera di applicabilità dell’art. 100 del TULPS, in moda da restringerla ai soli casi di responsabilità diretta dell’esercente.

• previsione del potere del Sindaco di disporre limitazioni degli orari di vendita con riferimento agli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

Siffatta disposizione, introdotta in sede di conversione, sembra rispondere all’esigenza di porre un freno alla vendita indiscriminata ad ogni ora della notte di bevande alcoliche da parte dei minimarket; esigenza cui la Federazione aveva già più volte posto l’accento (link comunicato)

link correlati:

Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 231 del 4 ottobre 2018) , coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1) , recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.».

06-12-2018

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